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PDF/A per atti notarili e archivio digitale notarile

Pubblicato il 7 agosto 2026

Dal 2010 il notaio può redigere l'atto pubblico anche in forma informatica: lo prevede il D.Lgs. 110/2010, che ha aggiunto alla legge notarile (L. 89/1913) gli articoli 47-bis e seguenti. La legge non nomina il PDF né il PDF/A: i formati tecnici dipendono dalle regole attuative e dai sistemi del notariato, che qui non abbiamo verificato.

Per la prassi operativa fa fede il tuo Consiglio Notarile Distrettuale. Questa pagina riassume cosa dice la legge e dove il PDF/A è utile nel lavoro di studio.

Cosa prevede la legge notarile

  • Firme — le parti sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del notaio, con firma digitale o con firma elettronica «consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa»; il notaio appone la propria firma digitale dopo di loro e in loro presenza (art. 52-bis).
  • Allegati cartacei — se all'atto informatico va allegato un documento cartaceo, il notaio ne allega una copia informatica certificata conforme (art. 57-bis).
  • Conservazione — il notaio conserva gli atti informatici nella struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, dove costituiscono gli originali (art. 62-bis).

Dove serve il PDF/A in studio

Il caso più comune sono gli allegati che arrivano dalle parti: visure, planimetrie, certificati, documenti d'identità, in formati e qualità molto diversi. Convertirli in PDF/A-1, 2 o 3 prima di allegarli garantisce che si leggano allo stesso modo nel tempo: font incorporati, nessun contenuto attivo, nessuna password.

Nessuna norma che abbiamo letto fissa un livello. Se il sistema in cui caricherai il file non ne indica uno, il PDF/A-2b è una scelta sicura; l'1b se il sistema di destinazione è datato. Ricorda di firmare sempre dopo la conversione: convertire un file già firmato rende la firma non più valida.

Domande frequenti

Pdfaonline.it è adatto a un notaio?

Sì per la conversione PDF→PDF/A degli allegati (visure, certificati, planimetrie ricevuti dalle parti). Firma e conservazione dell'atto passano dai sistemi del notariato: la legge notarile prevede che gli atti informatici siano conservati nella struttura gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato (art. 62-bis). Pdfaonline.it è un complemento, non un sostituto.

Posso scansionare un atto cartaceo e archiviarlo come PDF/A?

Come copia di lavoro sì. Perché la copia informatica abbia valore di copia conforme serve l'attestazione di conformità prevista dal CAD (art. 22); per i documenti cartacei da allegare a un atto informatico, la legge notarile prevede proprio una copia informatica certificata conforme (art. 57-bis).

I clienti possono firmare l'atto da remoto?

Per l'atto pubblico informatico la legge notarile prevede che le parti firmino personalmente in presenza del notaio (art. 52-bis). Eventuali procedure a distanza previste da norme successive per atti specifici vanno verificate con il tuo Consiglio Notarile.

Converti gli allegati ricevuti in PDF/A pronti per l'atto notarile:

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