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PDF/A per l'Agenzia delle Entrate: quando serve e quale livello

Le procedure telematiche dell'Agenzia che chiedono un allegato in PDF/A ammettono solo PDF/A-1a o PDF/A-1b (in alternativa a TIF/TIFF) e verificano il formato al caricamento. Un file PDF/A-2b o 3b, perfettamente conforme al suo standard, non è tra i formati elencati. In altre procedure, invece, basta un PDF normale. Qui trovi quali sono le une e le altre, con la data delle istruzioni da cui lo abbiamo letto.

Le procedure che chiedono il PDF/A-1a o 1b

In tutte le istruzioni che seguono la frase è la stessa: «formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b)». Non compare mai un altro livello.

ProceduraFormato ammessoFonte
Registrazione contratti di locazione (modello RLI, anche RLI web)
L'allegato (copia del contratto e degli altri documenti) è facoltativo solo per i contratti abitativi semplici con al massimo tre parti e senza clausole particolari; negli altri casi è obbligatorio. La procedura web verifica il formato del file caricato.
PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIF/TIFF, in un unico fileIstruzioni RLI, agg. 20 ottobre 2025, p. 9; guida RLI web, dicembre 2024
Registrazione atti privati (modello RAP): comodati, preliminari, verbali di distribuzione utili
Qui l'allegato è sempre obbligatorio: atto, suoi allegati e documenti d'identità delle parti in un solo file.
PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIF/TIFF, in un unico fileIstruzioni RAP, dicembre 2025; guide RAP web 2023-2025
Dichiarazione di successione telematica (allegati)
Le istruzioni dicono che un formato diverso «comporterà lo scarto della dichiarazione». Per le scansioni l'Agenzia indica 200 dpi in bianco e nero.
PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIF/TIFF; massimo 5 MB per fileFascicolo 1 delle istruzioni, agg. 15 luglio 2025; specifiche tecniche SUC13, § 2.3
CIVIS, documenti per il controllo formale (art. 36-ter)
I documenti non conformi non vengono accettati e il contribuente riceve una ricevuta di scarto. Il limite di dimensione indicato dalla guida (5 MB) e dalla pagina del servizio (20 MB) non coincide: attieniti al più basso.
«esclusivamente» PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIF/TIFFGuida «Come funziona CIVIS, assistenza per controllo formale», marzo 2025, p. 16
Adempimento Unico telematico (titolo digitale, notai ed enti pubblici)
Le FAQ dell'Agenzia segnalano come errore ricorrente proprio il titolo «che non è pdf/A».
PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIF/TIFF, con firma CAdES o PAdESScheda informativa, agg. 28 maggio 2026; guida enti pubblici, febbraio 2026

Il punto che fa scartare i file: il livello

Molti convertitori, compreso il nostro nelle impostazioni predefinite, producono PDF/A-2b, che è il profilo più diffuso per la conservazione. Per l'Agenzia delle Entrate non è quello giusto: le istruzioni elencano soltanto PDF/A-1a e PDF/A-1b, e le procedure web «verificano la validità del formato» prima di accettare l'allegato.

In pratica: quando converti, scegli il livello 1b. Il PDF/A-1a richiede una struttura semantica che una scansione non ha e che dal PDF non si può ricostruire; il 1b è ottenibile da qualunque documento ed è ammesso da tutte le procedure elencate sopra. Prima di caricare, passa il file nel validatore: ti dice il livello effettivo del file e se è conforme.

Se hai già un PDF/A-2b, non serve rifare il documento: riconvertilo scegliendo 1b. Se il documento è una scansione, l'alternativa ammessa è il TIFF; per le successioni l'Agenzia indica 200 dpi in bianco e nero e un massimo di 5 MB per file.

Dove il PDF/A non è richiesto

  • «Consegna documenti e istanze»nell'area riservata: la guida (maggio 2026) ammette «esclusivamente file in formato .pdf, .tif, .tiff e .p7m», fino a 20 MB ciascuno e massimo 10 file. Vanno bene anche i file firmati PAdES e CAdES. Il PDF/A non è citato: un PDF normale basta.
  • Istanze di rimborso: passano dallo stesso servizio «Consegna documenti e istanze», quindi vale la riga sopra.
  • Interpello: il provvedimento del 4 gennaio 2016 non prescrive alcun formato; per l'invio telematico chiede la firma digitale.
  • Documenti via PEC in generale: il manuale di gestione documentale dell'Agenzia (allegato 2, 2017) accetta «.pdf (compreso il formato PDF/A)», salvo che le istruzioni di uno specifico servizio telematico dispongano diversamente. È esattamente il caso delle procedure della tabella.

Se vuoi comunque conservare a norma quello che invii o ricevi dall'Agenzia, il PDF/A resta il formato giusto per l'archivio: vedi conservazione sostitutiva e PDF/A e PEC. Ma è una scelta tua, non un requisito dell'Agenzia.

Il servizio «Validare e convertire file» dell'Agenzia

Le guide di RLI web, delle successioni e di CIVIS rimandano a un servizio dell'Agenzia chiamato «Servizi per validare e convertire file», disponibile nell'area riservata (Fisconline ed Entratel) e raggiungibile da percorsi diversi a seconda della procedura. È lo strumento ufficiale: se ce l'hai a portata di mano, usalo.

Il validatore di pdfaonline.it fa la stessa verifica con veraPDF, senza accesso all'area riservata e senza registrazione, e nella tabella dei procedimenti ti dice se il livello del tuo file è tra quelli ammessi dall'Agenzia. Il convertitore produce PDF/A-1b partendo da un PDF, da una scansione o da un documento Office. I file vengono cancellati subito dopo l'elaborazione.

Come preparare l'allegato in tre passi

  1. Un solo file.RLI, RAP e successioni chiedono che contratto, allegati e documenti d'identità stiano in un unico file. Unisci prima, converti dopo.
  2. Converti scegliendo PDF/A-1b. Non 2b, non 3b. Se parti da Word, esporta prima in PDF con i font incorporati (vedi convertire Word in PDF/A), poi converti.
  3. Verifica e controlla la dimensione. Il validatore ti conferma livello e conformità; il limite di peso lo fissa la singola procedura (5 MB per le successioni).

Domande frequenti

L'Agenzia delle Entrate accetta il PDF/A-2b?

Nelle procedure che prescrivono un livello (RLI, RAP, successioni, CIVIS, Adempimento Unico) le istruzioni elencano soltanto PDF/A-1a e PDF/A-1b, oltre a TIF e TIFF, e le procedure web verificano il formato al caricamento. Un file PDF/A-2b non è tra i formati elencati: riconvertilo scegliendo il livello 1b.

Per registrare un contratto di locazione l'allegato in PDF/A è sempre obbligatorio?

No. Secondo le istruzioni del modello RLI (ottobre 2025) l'allegato è facoltativo per i contratti abitativi semplici, con al massimo tre locatori e tre conduttori, senza IVA e senza clausole particolari. In tutti gli altri casi va allegato un unico file in PDF/A-1a, PDF/A-1b o TIFF con la copia del contratto e degli eventuali altri documenti.

Per inviare documenti tramite «Consegna documenti e istanze» serve il PDF/A?

No. La guida del servizio (maggio 2026) ammette file .pdf, .tif, .tiff e .p7m, anche firmati PAdES o CAdES, fino a 20 MB ciascuno e massimo 10 file. Il PDF/A non è richiesto; un PDF normale è sufficiente.

Posso usare il convertitore dell'Agenzia invece di un servizio esterno?

Sì: il servizio «Validare e convertire file» è nell'area riservata dell'Agenzia ed è richiamato dalle guide di RLI web, successioni e CIVIS. Un servizio esterno come pdfaonline.it serve quando non hai accesso all'area riservata in quel momento, quando vuoi verificare il livello con veraPDF prima di caricare, o quando devi preparare più file.

Questi esiti riguardano il requisito di formato del file. Non sono un parere sull'ammissibilità di un deposito o di una pratica, che dipende anche da contenuto, firma e termini.Le fonti citate sono le istruzioni e le guide pubblicate dall'Agenzia delle Entrate su agenziaentrate.gov.it, lette nella versione indicata accanto a ciascuna procedura (verifica del 14 settembre 2026). Se l'Agenzia aggiorna un'istruzione, fa fede il testo vigente sul suo sito.

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